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27/03/2015

Cassazione ribadisce illegalità delle pene irrogate con la Fini-Giovanardi

Ieri la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha ribadito la necessità di intervenire sulle cosiddette pene illegittime a seguito dell'incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi. Con la Questione Penale Decisa n. 22621 del 26/02/2015 resa nota oggi la Suprema Corte ha confermato che per i delitti previsti dall'art. 73 della legge sulle droghe, in relazione ai derivati della cannabis, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale deve essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile. Sono stati infatti numerosi i casi in questi mesi di istanze di rideterminazione della pena rigettati perchè la pena rientrava comunque nei parametri sanzionatori ripristinati dalla Corte Costituzionale anche se il minimo della pena (da 6 a 20 anni con la Fini Giovanardi) è divenuto nel frattempo il massimo applicabile (da 2 a 6 anni per la legge ora in vigore). Va ricordato che sono probabilmente migliaia i detenuti per fatti legati a derivati della cannabis ancora in carcere con una pena divenuta illegale. "Come promesso dal Presidente Santacroce, - dichiara Stefano Anastasia, Presidente de La Società della Ragione - le sezioni unite della Cassazione hanno fatto ordine nella questione delle pene illegittime in materia di droghe: ora i condannati sulla base della Fini-Giovanardi potranno ottenere la rideterminazione della pena nell'ambito della nuova cornice edittale delle pene, assai più mite di quella che era nella legge giudicata illegittima dalla Corte costituzionale. Intanto è passato un anno e molti detenuti potrebbero essere ancora in carcere in esecuzione di pene illegittime. Rinnoviamo il nostro appello al Ministro Orlando e al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria affinché tutti i detenuti interessati siano al più presto informati della possibilità di vedersi rideterminate le pene e rinnoviamo l'invito agli uffici esecuzione delle procure di procedere d'ufficio, anche in assenza di istanza da parte dei potenziali beneficiari".

(fuoriluogo)

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