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15/03/2016

Droghe leggere e pesanti. Le sanzioni non devono essere le stesse

Il 13 gennaio la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con l'ordinanza del 5 febbraio 2015. Questa volta l'oggetto del giudizio di costituzionalità era circoscritto al 5° comma dell’art. 73 DPR 309/1990 per l'equiparazione del trattamento sanzionatorio previsto per spaccio di droghe pesanti e droghe leggere. Le violazioni denunciate riguardavano gli artt. 3, 27, 3° comma, e 117, 1° comma, Cost., per mancato adeguamento della normativa italiana alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 2004/757/GAI.

Secondo il Tribunale remittente, la norma si scontrerebbe con il principio di ragionevolezza ed uguaglianza in quanto situazione differenti verrebbero trattate nella stessa maniera.
La previsione di una sanzione unica per condotte diverse non garantirebbe inoltre la finalità rieducativa della pena, né parrebbe conforme al principio di proporzionalità codificato all'art. 49, 3° par., Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Infine, la disposizione censurata, che unifica il trattamento sanzionatorio, non soddisferebbe il criterio di diversificazione delle pene previsto dalla Decisione Quadro europea in ragione della dannosità delle sostanze. La Corte – lungi dall'intervenire nel merito della questione – ha scelto di adottare, non già un'ordinanza, ma una sentenza di inammissibilità.
La sentenza n. 23 del 2016.
La Corte ritiene di non potere andare oltre ad un giudizio di inammissibilità perché, in "assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate o imposte dal rispetto degli obblighi comunitari, l'intervento creativo sollecitato a questa Corte interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria riservate al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri". Nonostante l'epilogo, la decisione della Corte Costituzionale n. 23/2016 non preclude la possibilità di sollevare nuova QLC in ordine al 5° comma dell’art. 73 (come modificato dalla L. 16 maggio 2014 n. 79). La Corte Costituzionale potrà essere reinvestita della questione sollecitando il suo potere di monito. Infatti, prima di dichiarare l'illegittimità dell’art. 630 cpp (Revisione della sentenza di condanna) con la sentenza manipolativa-additiva n. 113/2011 (1), la Corte Costituzionale con la sentenza n. 129/2008 rigettava la stessa QLC pur ritenendo di "non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU".
Sempre in materia penale, la Corte ha sperimentato in tempi più recenti l'uso delle SENTENZE MONITO nella vicenda dei c.d. Eterni Giudicabili (incapaci di stare in giudizio per infermità irreversibile) in relazione ai quali la prevista sospensione della prescrizione del reato verificava una situazione di pratica imprescrittibilità del reato stesso. La Corte Costituzionale interpellata sulla legittimità dell'art. 159 cp, riconosciuta la sussistenza del problema, segnala come l'anomalia non possa essere risolta dalla Corte, "giacché non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia descritta al paragrafo precedente", riscontrando le molteplici possibilità di intervento normativo configurabili (Corte Cost. 23/2013). Nella sentenza richiamata (23/2013) la Corte Cost., nel dichiarare l'inammissibilità della QLC, inammissibilità "dovuta al rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario", la Corte si è sentita in dovere di "affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia" (Corte Cost. 23/2013).
Residuando la possibilità di sollecitare la Corte Costituzionale affinché adotti una sentenza MONITO, la Questione sulla parificazione del trattamento previsto dal 5° comma potrà essere riproposta.

(1) Con la sentenza 113/2011 è stato introdotto un nuovo caso di revisione, la c.d. Revisione Europea, per consentire la revisione delle condanne "in contrasto" con sentenze della Corte di Strasburgo che abbiano accertato la violazione dei principi della Convenzione nel relativo processo.

(ADUC)

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