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14/07/2016

CNCA - Criticità nella legge sulle professioni di educatore e di pedagogista

Il Gruppo Infanzia Adolescenza e Famiglie (IAF) del CNCA Lombardia esprime apprezzamento per il Testo di Legge che disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. Il testo, recentemente licenziato dalla Camera e attualmente in fase di passaggio al Senato, definisce con chiarezza i titoli che dovranno possedere i futuri educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari, e i relativi ambiti di pertinenza professionale. Riguardo alle possibilità previste dalla Legge per 'sanare' la posizione di educatori attivi da anni, permettendo loro di conseguire la qualifica di Educatore Professionale, invece, il Gruppo IAF esprime invece forti perplessità, e intende chiedere ai promotori della Legge la possibilità di un confronto con l'obiettivo di concorrere a rendere il testo più aderente ai bisogni dei Servizi socio-educativi. In particolare, il Gruppo IAf osserva quanto segue: - la Legge dice che chi ha "50 anni di età e almeno 10 anni di esperienza" oppure "meno di 50 anni di età e almeno 20 anni di esperienza" otterrà in automatico la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico: perché inserire un criterio di pura età anagrafica? Perché chi ha 50 anni deve avere 10 anni di esperienza invece dei 20 richiesti a chi è più giovane? Non dovrebbe essere il contrario? - chi ha tra i 3 e i 20 anni di esperienza (anche non continuativa) può acquisire la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un corso universitario di un anno (pari a 60 cfu), anche frequentato on line. Riteniamo che la Legge potrebbe rappresentare una grande occasione per innalzare la specializzazione degli educatori "attivi", ma questo avverrà solo se la Legge prevederà che l'Università organizzi i corsi in stretta collaborazione con realtà di eccellenza che gestiscono Servizi educativi. - la Legge prevede che chi ha almeno 12 mesi di esperienza non può essere licenziato, anche se non ha i requisiti previsti dalla legge, e anche se non intende effettuare l'anno di corso universitario. Quindi un servizio potrebbe avere in equipe operatori "fuori regola" anche per moltissimi anni a venire? - il Pedagogista: da quanto sembra, la legge assegna la qualifica di pedagogista in base solo a criteri di conoscenze universitarie: si potrà definirsi pedagogista solo sulla scorta del possesso di lauree magistrali ben definite. Diversamente dagli educatori, però, per i pedagogisti non è prevista la possibilità di "sanare" la propria posizione professionale. La cosa colpisce molto il Gruppo Iaf, perché la figura professionale di "pedagogista" è definita dalla Legge attraverso azioni (progettazione, coordinamento, valutazione, supervisione, consulenza,..) che vengono svolte da molti operatori di esperienza, che sono a tutti gli effetti degli "esperti di processi educativi", e che con questa Legge non potranno più definirsi pedagogisti. Colpisce ancora di più il fatto che invece, secondo la Legge, potranno definirsi tali: "professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, dottori di ricerca e ricercatori (anche laureati in materie diverse da quelle pedagogiche, ma che abbiano insegnato per 3 anni, anche non consecutivi, discipline pedagogiche)"... Quindi tutte queste categorie, pur non avendo mai svolto le attività che definiscono la professione di "pedagogista", possono definirsi tali; mentre chi, magari da decine di anni, fa di quelle azioni il proprio operato quotidiano, dovrà rinunciarvi!

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